stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 20 novembre 1941, n. 1673

Modificazione dell'art. 217 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356. (041U1673)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1942
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 25-4-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 20 agosto 1923-I,  n.  2207,  convertito  nella
legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753,  contenente  provvedimenti  per  la
navigazione aerea; 
 
  Visto il R. decreto 11 gennaio 1925-III, n.  356,  che  approva  il
regolamento per la navigazione aerea; 
 
  Visti i Regi decreti 21 gennaio 1926-IV, n. 258; 23 gennaio 1927-V,
n. 325; 4 maggio 1928-VI, n. 1946;  13  maggio  1928-VI,  n.  1555;17
agosto 1928-VI, n. 2224; 31 ottobre 1929-VIII,  n.  2486;  11  aprile
1932-X, n. 998; 2 marzo 1933-XI, n. 673;  18  dicembre  1933-XII,  n.
2348; 3 dicembre 1934-XIII, n. 2106; 25 marzo 1935-XIII , n. 790;  11
luglio 1935-XIII, numero 1510;  10  ottobre  1935-XIII,  n.  2191;  2
gennaio 1936-XIV, n. 150; 2  gennaio  1936-XIV,  n.  360;  15  aprile
1938-XVI, n. 1350, e 25 giugno 1940-XVIII,  n.  1370,  che  apportano
emendamenti al predetto regolamento; 
 
  Vista la legge  31  gennaio  1926-IV,  n.  753,  con  la  quale  e'
convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1922-I, n.  1878,
che approva e rende esecutiva la Convenzione per il regolamento della
navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il
13 ottobre 1919, nonche' il relativo protocollo  addizionale  firmato
nella stessa citta' il 1° maggio 1920, e sono inoltre approvati i due
protocolli  in  data  27  ottobre  1922  e  30  giugno  1923-I,   che
modificano, rispettivamente, gli articoli 5 e  34  della  Convenzione
stessa; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno, per la guerra, per la marina e per  l'aeronautica,  di
concerto con i Ministri per  gli  affari  esteri,  per  la  grazia  e
giustizia,  per  le  finanze,  per  i  lavori  pubblici  e   per   le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 217 del regolamento per la navigazione aerea, approvato  col
R. decreto 11 gennaio 1925-III, n.  356,  e  modificato  con  i  Regi
decreti indicati nelle premesse, e' cosi' modificato: 
 
  « Art. 217. - Per il conseguimento dei brevetti civili da parte dei
piloti militari si applicano le disposizioni seguenti: 
 
  1) il personale dell'Arma aeronautica, ruolo  naviganti,  provvisto
del « brevetto di aeroplano », ha diritto al  brevetto  nazionale  di
pilota di aerodina da turismo, o brevetto di primo grado, senza dover
sostenere alcun esame o prova; 
 
  2) il personale militare della Regia aeronautica  in  attivita'  di
servizio, provvisto del « brevetto di pilota militare »,  ha  diritto
al brevetto internazionale  di  pilota  di  aerodina  da  turismo,  o
brevetto di secondo grado, senza dover sostenere alcun esame o prova. 
 
  La  stessa  disposizione  si   applica   al   personale   dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti, delle categorie in  congedo,  provvisto
del «brevetto di pilota militare», che sia dichiarato «addestrato»  o
«allenato»  dalle  competenti  autorita'  relativamente  all'anno  in
corso, e sempreche' non siano trascorsi dodici mesi dalla data  della
relativa determinazione ministeriale; 
 
  3)  gli  ufficiali  dell'Arma  aeronautica,  ruolo  naviganti,   in
servizio permanente effettivo, provvisti del  «  brevetto  di  pilota
militare » i quali abbiano svolto almeno dieci anni  di  servizio  di
volo con effettuazione, in tale periodo  di  tempo,  della  attivita'
minima di  volo  prescritta  dal  Ministero  dell'aeronautica,  hanno
diritto al brevetto internazionale di pilota di aerodina da trasporto
pubblico o da lavoro aereo, o brevetto di terzo  grado,  senza  dover
sostenere alcun esame o prova. 
 
  « Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in servizio
permanente effettivo, non provvisti dei requisiti di anzianita' e  di
attivita' di volo indicati nel comma  precedente,  nonche'  tutto  il
rimanente  personale  dell'Arma  aeronautica,  ruolo  naviganti,   in
attivita' di servizio, possono conseguire il brevetto  internazionale
suaccennato  sottoponendosi  all'esame  teorico  e  pratico  previsto
dall'art. 244, n. 2, e alle prove pratiche  di  volo  notturno  e  di
pilotaggio senza visibilita' esteriore, previste dall'art. 244, n. 1,
lettere e) ed f). Il Ministero  dell'aeronautica  puo'  concedere  la
esenzione dalle prove pratiche di cui sopra, previo  motivato  parere
della superiore autorita' aeronautica militare dalla quale dipende il
reparto o l'ente cui appartiene il candidato. 
 
  « Le disposizioni del comma precedente si  applicano  al  personale
dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, delle categorie  in  congedo,
provvisto del  brevetto  militare  suaccennato,  che  sia  dichiarato
«addestrato» o «allenato» dalle  competenti  autorita'  relativamente
all'anno in corso, e sempreche' non siano trascorsi dodici mesi dalla
data della relativa determinazione ministeriale. 
 
  «  Il  personale  in  attivita'  di   servizio,   che   aspira   al
conseguimento di taluno dei brevetti indicati nei  commi  precedenti,
deve  presentare  domanda  stesa  su  carta  legale,   al   Ministero
dell'aeronautica, Direzione  generale  dell'aviazione  civile  e  del
traffico  aereo,  allegandovi  a  corredo,  in  luogo  dei  documenti
indicati nell'art. 196, quattro fotografie  di  formato  «  visita  »
senza cartoncino, firmate dal candidato una delle quali  legalizzata,
e le marche prescritte per il pagamento delle tasse  di  concessione,
ai sensi dell'art. 201. 
 
  « Il personale di cui ai commi precedenti e'  esente  dalle  visite
mediche prescritte dall'art. 237,  sempreche'  sia  stato  dichiarato
idoneo al pilotaggio nella visita di controllo militare da non  oltre
sei mesi dalla data di presentazione della domanda ». 
 
  Nulla e' innovato alle disposizioni contenute nell'articolo 217-bis
del predetto regolamento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 20 novembre 1941-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
          MUSSOLINI - CIANO - GRANDI -DI REVEL - GORLA - HOST VENTURI 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 444, foglio 21. - MANCINI