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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal: 10-11-1944
aggiornamenti all'articolo
               REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262. 
 
              Approvazione del testo del Codice civile 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
 
  Visti i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII,  n.  1852,  26  ottobre
1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio  1941-XIX,
n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17 e 30 gennaio 1941-XIX, n.  18,  che
danno  facolta'  al  Governo  di  provvedere  alla  riunione  ed   al
coordinamento dei  libri  del  Codice  civile  delle  persone,  delle
successioni per causa di morte e delle donazioni,  della  proprieta',
delle obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti,  approvati
con gli stessi Regi decreti; 
  Vista la legge 30 gennaio 1941-XIX, n.  14,  sul  valore  giuridico
della Carta del Lavoro; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato il testo del Codice civile, il quale, preceduto  dalle
disposizioni sul valore giuridico della Carta del Lavoro,  dal  testo
della Carta del Lavoro, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo  il
21 aprile 1927-V, e dalle Disposizioni sulla legge in generale, avra'
esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX, sostituendo da  questa
data i libri del Codice stesso,  approvati  con  i  Regi  decreti  12
dicembre 1938-XVII, n.  1852,  26  ottobre  1939-XVII,  n.  1586,  30
gennaio 1941-XIX, n. 15, 30  gennaio  1941-XIX,  n.  16,  30  gennaio
1941-XIX, n. 17, e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18. ((3)) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  287  ha  disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "La legge 30 gennaio  1941,  n.  14,  sul
valore giuridico  della  Carta  del  Lavoro  e'  abrogata,  rimanendo
soppressa, nell'art. 1 del R. decreto 16  marzo  1942,  n.  262,  che
approva il testo del Codice civile, la  menzione  delle  disposizioni
sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo  della  Carta
del lavoro medesima".