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DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 1 dicembre 1941, n. 1665

Accordo economico collettivo nazionale per il regolamento dei rapporti economici tra esercenti frantoi e proprietari di olive e relativi accordi economici collettivi complementari. (041U1665)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 31-3-1942
al: 9-2-2011
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                        IL DUCE DEL FASCISMO 
 
                          CAPO DEL GOVERNO 
 
  Visto l'Accordo economico collettivo nazionale per  il  regolamento
dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di  olive,
stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo  1930-VIII,  n.
206, in data 16 novembre 1939-XVIII,  dalla  Confederazione  fascista
degli  industriali,  dalla  Federazione  nazionale   fascista   degli
esercenti  le  industrie  alimentari   ed   agricole   varie,   dalla
Confederazione  fascista   degli   agricoltori,   dalla   Federazione
nazionale fascista dei proprietari ed  affittuari  conduttori,  dalla
Federazione nazionale fascista dei proprietari  con  beni  affittati,
dalla Federazione nazionale fascista dei  proprietari  ed  affittuari
coltivatori diretti, dalla  Confederazione  fascista  dei  lavoratori
dell'agricoltura, dalla Federazione nazionale fascista dei  coloni  e
mezzadri e dalla Federazione nazionale fascista della cooperative per
la trasformazione dei prodotti agricoli; 
 
  Visti  gli  Accordi  economici  collettivi  complementari  per   il
regolamento dei rapporti economici fra  esercenti  e  proprietari  di
olive  per  le  provincie  di  Reggio  Calabria,   Foggia,   Palermo,
Agrigento,  Brescia,  Chieti,  Lecce,  Messina,  Salerno,   Siracusa,
Taranto, Trapani, Cosenza, Frosinone, Littoria, Terni, Ancona, Ascoli
Piceno, Benevento, Caltanissetta, Catania, Enna,  Macerata,  Perugia,
Ragusa, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso,  Matera,  Napoli,  Potenza,
Avellino, Brindisi, Catanzaro e L'Aquila,  stipulati  tra  le  stesse
Organizzazioni sindacali 1'11, il 13 ed il 18 novembre 1941-XX; 
 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione vitivinicola
ed olearia nella seduta del 20 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 9
della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163; 
 
  Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo  centrale  nella
seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11  della  legge-5
febbraio 1934-XII., n. 163, e dell'art. 1  del  R.  decreto-legge  18
aprile 1935-XIII, n. 441; 
 
  Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' disposta  la  pubblicazione  dell'Accordo  economico  collettivo
nazionale per il regolamento dei  rapporti  economici  fra  esercenti
frantoi e proprietari di olive  e  degli  annessi  Accordi  economici
collettivi complementari per le provincie di Reggio Calabria, Foggia,
Palermo,  Agrigento,  Brescia,  Chieti,  Lecce,   Messina,   Salerno,
Siracusa, Taranto,  Trapani,  Cosenza,  Frosinone,  Littoria,  Terni,
Ancona,  Ascoli  Piceno,  Benevento,  Caltanissetta,  Catania,  Enna,
Macerata, Perugia, Ragusa, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso,  Matera,
Napoli, Potenza, Avellino, Brindisi, Catanzaro e L'Aquila.