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LEGGE 16 dicembre 1941, n. 1663

Integrazione delle vigenti norme sul funzionamento dell'Ente autonomo «Volturno» in Napoli. (041U1663)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-3-1942
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Ente autonomo «Volturno» in Napoli ha  facolta'  di  partecipare,
mediante l'acquisto di azioni, conferimento di capitali  o  in  altra
forma  a  imprese  esercenti  pubblici  servizi  di   trasporto   che
interessano le comunicazioni entro il  comune  di  Napoli  o  il  suo
collegamento con altri Comuni, nonche' ad imprese aventi per  oggetto
l'esecuzione e l'esercizio d'impianti elettrici, la cui produzione di
energia sia destinata in tutto o in parte a favorire la  cittadinanza
e le industrie del comune di Napoli, ai termini  dell'art.  17  della
legge 24 marzo 1921, n. 375. 
 
  A tale scopo l'Ente puo'  contrarre,  con  le  norme  e  condizioni
stabilite dalla legge 24 marzo 1921, n. 375, esclusa l'applicabilita'
dell'art. 21, mutui con gli istituti indicati nel R. decreto-legge 25
giugno 1925-III, n. 1269, e  nell'art.  3  del  R.  decreto-legge  28
aprile 1937-XV, n. 796. 
 
  Le  deliberazioni  del  Consiglio  di   amministrazione   dell'Ente
riguardanti la sua  partecipazione  alle  imprese  sopra  indicate  o
l'alienazione delle relative azioni debbono riportare  l'approvazione
della Giunta provinciale amministrativa di Napoli. 
 
  Sono validi gli atti gia'  intervenuti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  ai  fini  contemplati  nel   presente
articolo.