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LEGGE 29 dicembre 1941, n. 1659

Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale tecnico addetto agli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche. (041U1659)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-3-1942
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:. 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni del  R.  decreto  17  agosto  1935-XIII,  n.  1765,
modificato  con   legge   1°   giugno   1939-XVII,   n.   1012,   per
l'assicurazione obbligatoria  degli  infortuni  sul  lavoro  e  delle
malattie professionali, del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n.  2276,
contenente  disposizioni  integrative  del  Regio  decreto  predetto,
modificato con R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, convertito
nella legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1217, e del regolamento  approvato
con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200,  sono  estese,  in  quanto
applicabili e con le modificazioni di cui agli articoli seguenti,  al
personale degli istituti e laboratori del Consiglio  nazionale  delle
ricerche esclusi i dipendenti statali che prestano servizio presso il
Consiglio predetto.