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REGIO DECRETO 7 novembre 1941, n. 1642

Fissazione del contributo dovuto dal comune di Filottrano, della provincia di Ancona, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale. (041U1642)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-3-1942
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8; 
 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490; 
 
  Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con
R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; 
 
  Veduta la liquidazione eseguita dal competente  Regio  provveditore
agli studi del contributo da  consolidare  a  carico  del  comune  di
Filottrano e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo; 
 
  Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il  predetto
Comune esegui' delle spese in conto del contributo da esso dovuto; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la  liquidazione  del  contributo  che  il  comune  di
Filottrano, della  provincia  di  Ancona,  deve  versare  alla  Regia
tesoreria dello Stato in applicazione  dell'art.  12  della  legge  7
gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile  1932-X,
n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo  1°  luglio
1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nella somma di L. 12.750 al lordo  di
L. 8468,20 gia' spese.