stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941, n. 1627

Modificazione dell'art. 2 del Regio decreto 1° maggio 1941-XIX, n. 487, relativo alla determinazione degli esiti di lesioni o infermità per la riassunzione o il mantenimento in servizio dei militari invalidi della guerra. (041U1627)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 10-3-1942
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 25 marzo  1917,  n.  481,  che  istituisce  un  ente
denominato « Opera nazionale per la protezione  ed  assistenza  degli
invalidi della guerra »; 
 
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  14  giugno  1917,   n.   1032,
riguardante  il  mantenimento  e  la  riassunzione  in  servizio  dei
militari invalidi della guerra, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 1° Maggio 1941-XIX, n. 487, che  determina  gli
esiti di lesione o infermita' per la riassunzione o  il  mantenimento
in servizio dei militari invalidi della guerra; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nell'art. 2 del R. decreto 1° maggio  1941-XIX,  n.  487,  relativo
alla determinazione degli  esiti  di  lesioni  o  infermita'  per  la
riassunzione o il mantenimento  in  servizio  dei  militari  invalidi
della guerra, il n. 1° e' sostituito dal seguente: 
 
  «1° la cecita'  di  un  occhio,  quando  nell'altro  il  visus  sia
inferiore a due terzi del normale, senza correzione». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1941-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 MUSSOLINI - DI REVEL 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1942-XX 
  Atti del Governo, registro 442, foglio 54. - MANCINI