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LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1615

Modificazioni alle norme vigenti per la concessione di premi demografici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. (041U1615)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1942, ad eccezione dell'art. 3 che entra in vigore il 18/5/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-2-1942
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il punto 5 dell'art. 2 del decreto del capo  del  Governo  7  marzo
1936-XIV, richiamato dall'art.  2  del  R.  decreto-legge  12  agosto
1937-XV, n. 1492, convertito nella legge  23  dicembre  1937-XVI,  n.
2286, e' sostituito dal seguente: 
 
  « Personale avventizio,  compreso  quello  diurnista,  giornaliero,
cottimista e simili, addetto a servizi di carattere continuativo, che
sia stato assunto da oltre sei  mesi  e  sia  retribuito  mensilmente
(equiparato, per la misura del premio  di  nuzialita',  al  personale
salariato o assimilato se subalterno, e a quello di gruppo C in tutti
gli altri casi) ».