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REGIO DECRETO 21 giugno 1941, n. 1598

Estensione al comune di Treviglio delle disposizioni contenute nella legge 19 luglio 1896, n. 303, per il servizio della fognatura cittadina. (041U1598)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 26-2-1942
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduta  la  domanda,  in  data  6  maggio  1935,  del  podesta'  di
Treviglio, diretta ad ottenere l'estensione a favore di  quel  Comune
delle disposizioni di cui alle leggi 12 luglio 1896,  n.  303,  e  18
luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura  della  citta'
di  Torino  nonche'  l'approvazione  del  regolamento  speciale   per
l'applicazione delle disposizioni predette nel detto Comune; 
 
  Esaminati gli atti; 
 
  Veduta la deliberazione 4 maggio 1935, con la quale il podesta'  di
Treviglio  stabiliva  di  invocare  a   favore   del   detto   Comune
l'estensione delle su citate leggi 12  luglio  1896,  n.  303,  e  18
luglio 1911, n. 799, e  di  approvare  il  regolamento  speciale  per
l'applicazione delle disposizioni predette nel Comune; 
 
  Visto il parere  favorevole  espresso  sulla  citata  deliberazione
podestarile dalla  Giunta  provinciale  amministrativa,  in  data  24
ottobre 1935; 
 
  Visto il parere favorevole espresso sul citato regolamento speciale
dal Consiglio provinciale sanitario, in data 8 ottobre 1935; 
 
  Veduta l'annotazione riportata in calce alla  citata  deliberazione
podestarile, dalla quale risulta che essa, unitamente al  regolamento
speciale, e' stata pubblicate a termine di legge e che contro di essa
non sono state mosse opposizioni; 
 
  Veduto il parere  n.  175  del  29  febbraio  1936,  col  quale  il
Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  dichiarava  meritevole  di
accoglimento  la  domanda  del  podesta'  di  Treviglio  nei   limiti
consentiti dal testo unico per la finanze  locale  approvato  con  R.
decreto  14  settembre  1931  n.  1175,  e  si  pronunciava  altresi'
favorevolmente sul regolamento speciale, a  condizione  che  ad  esso
venissero apportate alcune modifiche; 
 
  Veduto il parere 4 luglio 1936, col quale il Consiglio superiore di
sanita' dichiarava meritevole di accoglimento la domanda del podesta'
di  Treviglio  e  si  pronunciava  favorevolmente   sul   regolamento
speciale, a condizione che ad esso venissero apportate, oltre  quelle
suggerite  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   altre
modifiche; 
 
  Veduto il parere 28 aprile 1936, col quale il  Consiglio  di  Stato
dichiarava meritevole di accoglimento  la  domanda  del  podesta'  di
Treviglio e si pronunciava favorevolmente sul regolamento speciale, a
condizione che in esso venissero introdotte  le  modifiche  suggerite
dal Consiglio superiore di sanita' e quelle contenute nella relazione
ministeriale; 
 
  Veduta la  deliberazione  in  data  3  febbraio  1940,  debitamente
pubblicata a termine di legge, con la quale il podesta' di  Treviglio
approvava un  nuovo  schema  di  regolamento  speciale  elaborato  in
conformita' delle modifiche suggerite  dal  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, dal Consiglio superiore di sanita' e  dal  Consiglio
di Stato; 
 
  Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799; 
 
  Veduti gli articoli 253 e  247  del  testo  unico  per  la  finanza
locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estese al comune di  Treviglio  le  disposizioni  dell'art.  8
della legge 12 luglio 1896, n. 303.