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LEGGE 24 aprile 1941, n. 392

Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e del mobili degli Uffici giudiziari. (041U0392)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal: 11-6-1941
al: 14-1-1952
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Fermo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 3  maggio  1923-I,  n.
1042, per quanto concerne  i  locali  ed  i  mobili  della  Corte  di
cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari  che  hanno  sede  nel
palazzo di giustizia di Roma, a decorrere  dal  1°  gennaio  1941-XIX
sono obbligatorie per i Comuni; 
 
  1) le spese necessarie per il  primo  stabilimento  delle  Corti  e
Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle  Corti
di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture  e
sedi distaccate di Pretura; 
 
  2) le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari,
e  per  le   pigioni,   riparazioni,   manutenzione,   illuminazione,
riscaldamento e custodia dei locali medesimi;  per  le  provviste  di
acqua, il servizio telefonico, la  fornitura  e  le  riparazioni  dei
mobili e degli impianti per i detti  Uffici;  nonche',  per  le  sedi
distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di
cancelleria; 
 
  3) le spese per la pulizia dei  locali  innanzi  indicati;  esclusa
quella nell'interno delle  stanze  adibite  agli  Uffici  alla  quale
attendono o gli uscieri giudiziari a termini  dell'articolo  175  del
testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271,
ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del R.  decreto  7  marzo
1938-XVII, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la
tabella organica non e' addetto alcun usciere,  le  persone  nominate
dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'articolo 141, lettera F),
del regolamento generale giudiziario  approvata  con  R.  decreto  14
dicembre 1865, n. 2641. 
 
  Tuttavia non sono comprese fra le dette spese  obbligatorie  per  i
Comuni quelle necessarie per il funzionamento delle Sezioni di  Corti
di appello per  i  minorenni  e  dei  Tribunali  per  i  minorenni  e
rispettive Regie  procure,  quando  questi  Uffici  funzionano  nello
stesso edificio, ove ha sede il centro di rieducazione dei minorenni:
in tal caso alle spese per il funzionamento degli Uffici medesimi  si
provvede con i  fondi  stanziati  nel  capitolo  49  dello  stato  di
previsione della spesa per il Ministero di  grazia  e  giustizia  per
l'esercizio finanziario 1940-1941 e nei corrispondenti  capitoli  per
gli esercizi successivi.