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LEGGE 24 aprile 1941, n. 392

Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e del mobili degli Uffici giudiziari. (041U0392)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Fermo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 3  maggio  1923-I,  n.
1042, per quanto concerne  i  locali  ed  i  mobili  della  Corte  di
cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari  che  hanno  sede  nel
palazzo di giustizia di Roma, a decorrere  dal  1°  gennaio  1941-XIX
sono obbligatorie per i Comuni; 
 
  1) le spese necessarie per il  primo  stabilimento  delle  Corti  e
Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle  Corti
di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture  e
sedi distaccate di Pretura; 
 
  2) le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari,
e  per  le   pigioni,   riparazioni,   manutenzione,   illuminazione,
riscaldamento e custodia dei locali medesimi;  per  le  provviste  di
acqua, il servizio telefonico, la  fornitura  e  le  riparazioni  dei
mobili e degli impianti per i detti  Uffici;  nonche',  per  le  sedi
distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di
cancelleria; 
 
  3) le spese per la pulizia dei  locali  innanzi  indicati;  esclusa
quella nell'interno delle  stanze  adibite  agli  Uffici  alla  quale
attendono o gli uscieri giudiziari a termini  dell'articolo  175  del
testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271,
ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del R.  decreto  7  marzo
1938-XVII, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la
tabella organica non e' addetto alcun usciere,  le  persone  nominate
dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'articolo 141, lettera F),
del regolamento generale giudiziario  approvata  con  R.  decreto  14
dicembre 1865, n. 2641. 
 
  ((A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al
primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e
non sono dovuti ai comuni canoni in  caso  di  locazione  o  comunque
utilizzo di immobili di proprieta'  comunale,  destinati  a  sedi  di
uffici giudiziari. Il  trasferimento  delle  spese  obbligatorie  non
scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune per le spese
obbligatorie di cui al primo comma, ne' modifica la titolarita' delle
posizioni  di  debito  e  di  credito  sussistenti  al  momento   del
trasferimento stesso.  Il  Ministero  della  giustizia  subentra  nei
rapporti di cui al periodo precedente, fatta  salva  la  facolta'  di
recesso.  Anche  successivamente  al  1º  settembre  2015  i   locali
demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare
tale destinazione)). 
                                                                  (1) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 27 novembre 1951, n. 1403 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile
1941,  n.  392,  lo  Stato  e'  autorizzato  a  provvedere,  in   via
straordinaria, a sue cure e spese, nel limite complessivo di lire 300
milioni, alla fornitura  ed  alla  riparazione  dei  mobili  e  degli
impianti degli uffici giudiziari che saranno indicati con decreti del
Ministro per la grazia e giustizia di  concerto  con  quello  per  il
tesoro".