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LEGGE 23 dicembre 1940, n. 2042

Divieto dell'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte e nelle varie forme pubblicitarie. (040U2042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-6-1941
al: 3-7-1946
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' vietato l'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte
industriali o commerciali e delle attivita' professionali.