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REGIO DECRETO 23 dicembre 1940, n. 2039

Modificazione dell'art. 4 del R. decreto 28 febbraio 1929-VII, n. 302, concernente l'Azienda zootecnica ravennate. (040U2039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-4-1941
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, ed il  relativo  regolamento,
approvato con R. decreto 19 febbraio 1922, n. 331; 
 
  Visto il R.  decreto  28  febbraio  1929-VII,  n.  302,  che  fonda
l'Azienda zootecnica ravennate; 
 
  Considerato  che  in  seguito  alla  soppressione  delle   Cattedre
ambulanti  di  agricoltura  ed  alla  istituzione  degli  Ispettorati
provinciali dell'agricoltura, disposta con legge 13 giugno 1935-XIII,
n. 1220, si rende necessario modificare la composizione del Consiglio
di amministrazione dell'Azienda zootecnica ravennate; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Su  proposta  del  Nostro  Ministro   Segretario   di   Stato   per
l'agricoltura e per le foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  L'art. 4 del R. decreto 28 febbraio 1929-VII, n.  302,  concernente
l'Azienda zootecnica ravennate e' cosi' modificato: 
 
  L'Azienda  zootecnica  ravennate  e'  retta  da  un  Consiglio   di
amministrazione composto da: 
 
a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle  foreste,
presidente; 
b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Ravenna; 
c) un rappresentante del comune di Ravenna; 
d)  un  rappresentante   dell'Unione   provinciale   fascista   degli
agricoltori di Ravenna; 
e) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei  lavoratori
dell'agricoltura di Ravenna; 
f) un rappresentante del Settore della  zootecnia  della  Federazione
nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori  dell'agricoltura
da scegliersi fra gli allevatori locali; 
g) l'ispettore agrario  compartimentale  di  Bologna  il  veterinario
provinciale; 
h) il capo dell'Ispettorato provinciale  dell'agricoltura,  il  quale
esercitera' anche le funzioni di segretario. 
 
  Il  Consiglio  di  amministrazione   nomina   nel   suo   seno   il
vicepresidente ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1940-XIX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            TASSINARI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1941-XIX 
 
  Atti del Governo, registro 431, foglio 40. - MANCINI