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LEGGE 25 novembre 1940, n. 2007

Approvazione dogli Accordi stipulati in Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 22 giugno 1940. (040U2007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-3-1941
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi stipulati in
Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 22 giugno 1940: 
 
a) Accordo tra l'Unione doganale italo-albanese  e  la  Svizzera  per
l'istituzione di una Commissione mista permanente; 
b) Accordo per l'estensione dei  Trattati  e  Accordi  italo-svizzeri
all'Unione doganale italo-albanese; 
c) Accordo fra l'Unione doganale italo-albanese e la Svizzera per  il
regolamento del traffico turistico reciproco; 
d) Accordo per l'applicazione di quello del 3 dicembre 1935, relativo
ai crediti finanziari.