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REGIO DECRETO 30 dicembre 1940, n. 1998

Inclusione di alcuni Comuni tra quelli i cui territori sono soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione ai fini della ricerca, della estrazione e della utilizzazione delle acque sotterranee. (040U1998)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1941
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-3-1941
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi  sulle  acque  e  sugli
impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n.
1775; 
 
  Visto il R. decreto 18 ottobre  1934-XII,  n.  2174,  che  approvo'
l'elenco dei Comuni  del  Regno  per  i  cui  territori  la  ricerca,
l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette
alla tutela della pubblica Amministrazione; 
 
  Visto il successivo R. decreto 27 ottobre  1937-XV,  n.  2160,  che
dichiaro' soggetto a tutela anche il territorio dell'isola  di  Capri
in provincia di Napoli; 
 
  Visto il R. decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 311, col quale  sono
stati inoltre dichiarati soggetti a  tutela  i  territori  di  alcuni
Comuni delle provincie di Apuania, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca,
Pisa, Pistoia, Foggia, Catania, Trapani, Messina, Ragusa e Siracusa; 
 
  Ritenuta la necessita' di dichiarare  soggetti  a  tutela  anche  i
territori dei seguenti Comuni: 
 
  Provincia di Padova: comune di Piombino Dese; 
 
  Provincia di Treviso:  comuni  di  Quinto,  Istrana,  Zero  Branco,
Preganziol, Casier, Casal sul Sile, Mogliano Veneto,  Paese  Morgano,
Resana, Vedelago; 
 
  Provincia di Venezia: Scorze', Noale, Martellago, Balzano,  Mirano,
S. Maria di Sala, Mira, Dolo, Pianiga, Marcon, S. Michele del Quarto,
Spinea e Venezia; 
 
  Provincia di Napoli: comune di Ischia; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici,  di  concerto  col  Ministro  Segretario   di   Stato   per
l'agricoltura e le foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Ai sensi dell'art. 94 del testo  unico  11  dicembre  1933-XII,  n.
1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di  tutte  le  acque
sotterranee nei territori dei  Comuni  indicati  nelle  premesse  del
presente  decreto  sono   soggette   alla   tutela   della   pubblica
Amministrazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1940-XIX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                        Mussolini - Gorla - Tassinari 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi', 25 febbraio 1941-XIX 
 
  Atti del Governo, registro 430, foglio 100. - Mancini