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LEGGE 19 dicembre 1940, n. 1994

Nuove norme riguardanti, per l'attuale conflitto, il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica. (040U1994)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/1942)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 21-2-1942
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono tenuti alla denuncia prescritta dall'art. 309 del testo  della
legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415,
le persone fisiche di nazionalita' italiana, che hanno la residenza o
il domicilio nel territorio dello Stato o in  quello  occupato  dalle
sue Forze armate e tutti gli enti di natura privata, ivi comprese  le
societa' commerciali,  le  associazioni  e  gli  enti  di  fatto,  di
nazionalita'  italiana,  che  hanno  la  loro  sede  principale   nel
territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate. 
 
  Sono  inoltre  tenute  alla  stessa  denuncia,  anche  quando   non
ricorrono le condizioni prevedute nel  comma  precedente,  o  persone
fisiche e giuridiche, qualunque sia la loro nazionalita', per i  beni
appartenenti a persone di nazionalita' nemica, da esse  detenuti  nel
territorio dello Stato per i debiti verso dette persone, afferenti ad
attivita' commerciali da esse ivi esercitate. 
 
  E' concesso un nuovo termine di trenta giorni,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, per le  denuncie  che
si sarebbero dovute fare  ai  sensi  dell'art.  309  della  legge  di
guerra. I termini in corso alla  data  anzidetta  sono  prorogati  di
trenta giorni. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il  Regio  D.L.  27  dicembre  1941,  n.  1624,  convertito   senza
modificazioni dalla L. 1  maggio  1942,  n.  761,  ha  disposto  (con
l'articolo unico, comma 3) che "Sono prorogate  di  trenta  giorni  i
termini, in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per le denunce prescritte dall'art. 309 della  citata  legge
di guerra e dall'art. 1 della legge 19 dicembre  1940-XIX,  n.  1994,
relativamente ai debiti e ai beni che non hanno  formato  oggetto  di
denuncia ai termini  dell'art.  3  del  R.  decreto-legge  17  giugno
1941-XIX, n. 494".