stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 1985

Conferimento alle Amministrazioni militari della facoltà di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana. (040U1985)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 8-3-1941
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato  sentito  il  Consiglio  dei
Ministri; 
 
  Sulla proposta  dei  Ministro  Segretario  di  Stato  per  l'Africa
Italiana, di concerto con  i  Ministri  Segretari  di  Stato  per  le
finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per provvedere al  normale  funzionamento  dei  servizi  ed  uffici
tecnici   nell'Africa   Italiana   dipendenti   direttamente    dalle
Amministrazioni   centrali   della    guerra,    della    marina    e
dell'aeronautica, quando queste non possano provvedervi  con  proprio
personale di ruolo, e' estesa alle Amministrazioni stesse la facolta'
prevista per l'Amministrazione dell'Africa Italiana dall'art. 17  del
R.  decreto-legge  14  dicembre  1936-XV,n.  2374,   convertito   con
modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n.  1241,  e  successive
modificazioni, di assumere impiegati  civili  a  contratto  tipo,  in
conformita' alle norme contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge  26
febbraio  1928-VI,  n.  355,  convertito  nella  legge  22   novembre
1928-VII, n. 3450, modificato dall'art. 1  del  R.  decreto-legge  21
dicembre  1933-XII,  n.  1992,  convertito  nella  legge  14   giugno
1934-XII,  n.  1270,  e  nel  decreto  interministeriale  30   aprile
1929-VII, n. 129, e successive modificazioni. 
 
  Il numero degli impiegati civili, che ciascuna Amministrazione puo'
assumere a contratto tipo, e' stabilito distintamente  per  categorie
con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro  per
le finanze, e puo' essere periodicamente riveduto negli  stessi  modi
per le eventuali variazioni in aumento od in diminuzione in relazione
alle effettive esigenze dei servizi. 
 
  La facolta' eccezionale prevista nell'art. 22  del  citato  decreto
interministeriale 30 aprile  1929-VII,  n.  129,  e'  esercitata  dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro per le  finanze,  ed
e' limitata nel modo appresso indicato: 
 
  1) al grado 9° per il personale da assumere nella categoria I della
tabella  approvata  con   decreto   interministeriale   27   dicembre
1929-XVIII, n. 346; detto personale deve aver conseguito, inoltre, il
prescritto titolo di studio da almeno  cinque  anni  se  l'assunzione
avviene per il grado 10°, e  da  almeno  otto  anni  se  l'assunzione
avviene per il grado 9°; 
 
  2) al grado 10° per il personale da  assumere  nella  categoria  II
della tabella  gia'  citata;  detto  personale,  inoltre,  deve  aver
conseguito da almeno sette anni il prescritto titolo  di  studio,  se
l'assunzione avviene direttamente per tale grado; 
 
  3) al  grado  12°  quando  trattasi  di  assumere  personale  nella
categoria  III  della  stessa  tabella,  che  sia  in  possesso   del
prescritto titolo di studio e debba essere adibito  esclusivamente  a
mansioni di carattere tecnico.