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REGIO DECRETO 10 giugno 1939, n. 2251

Estensione alla Libia delle disposizioni relative agli assegni familiari. (039U2251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-7-1940
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n.  2012,  relativo
all'ordinamento   organico   per   l'Amministrazione   della   Libia,
convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV,  n.  1048,  contenente
disposizioni per  il  perfezionamento  e  la  generalizzazione  degli
assegni familiari, convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  25
ottobre 1938-XVI, n. 2233; 
 
  Visto il R. decreto 21 luglio 1937-XV, n.  1239,  contenente  norme
integrative per l'attuazione del predetto Regio decreto-legge; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Udito il parere della Consulta corporativa per il lavoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri
Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estesi alla Libia, in  quanto  applicabili,  limitatamente  ai
cittadini italiani metropolitani e agli stranieri equiparati e con le
modificazioni stabilite nel presente decreto, il Regio  decreto-legge
17 giugno 1937-XV, n.  1048,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, e gli articoli da 1 a 44 e 60 del
R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, contenenti rispettivamente  le
norme sulla generalizzazione  ed  il  perfezionamento  degli  assegni
familiari e quelle integrative per la loro attuazione.