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REGIO DECRETO 12 aprile 1939, n. 2243

Estensione alla Libia delle norme vigenti nel Regno per l'assicurazione obbligatoria degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (039U2243)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-6-1940
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012,
sull'ordinamento  organico   per   l'amministrazione   della   Libia,
convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675; 
 
  Visto il R.  decreto  17  agosto  1935-XIII,  n.  1765,  contenente
disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  degli  infortuni  sul
lavoro e delle malattie professionali; 
 
  Visto il R.  decreto  15  dicembre  1936-XV,  n.  2276,  contenente
disposizioni integrative del Regio decreto sopra citato; 
 
  Visto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV,  n.  200,  che  approva  il
regolamento per la esecuzione dei due Regi decreti sopra citati; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
Segretario di  Stato  per  l'Africa  Italiana,  di  concerto  con  il
Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estesi alla Libia, con le modificazioni stabilite dal presente
decreto, i Regi decreti 17 agosto 1935-XIII,  n.  1765,  15  dicembre
1936-XV,  n.  2276,  e  25  gennaio  1937-XV,  n.  200,   contenenti,
rispettivamente, le norme per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le  malattie  professionali,  le  disposizioni
integrative ed il regolamento relativo ad entrambi. 
 
  Sono parimenti estese alla Libia le norme per la prevenzione  degli
infortuni vigenti nel Regno.