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REGIO DECRETO 20 ottobre 1939, n. 2237

Approvazione del regolamento di esecuzione del R. decreto legge 17 giugno 1938-XVI, n. 1061, contenente provvedimenti a favore della industria cinematografica nazionale. (039U2237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/09/1967)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 10-5-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella
legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458,  relativo  alla  concessione  dei
premi ai produttori di pellicole nazionali; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
cultura popolare, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia,
col Ministro per le finanze, col Ministro per le corporazioni  e  col
Ministro per gli scambi e valute; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per poter usufruire dei premi e delle agevolazioni disposte dal  R.
decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, i produttori di  filmi  devono
presentare apposita domanda su carta da bollo da L.  6  al  Ministero
della cultura popolare (Direzione generale per la cinematografia) per
il tramite della Federazione  nazionale  fascista  degli  industriali
dello spettacolo. La domanda deve contenere: 
 
  a) il nome e cognome del produttore o, se trattasi di Societa',  la
ragione sociale e il nome del rappresentante legale; 
 
  b) il domicilio del produttore o la sede della Societa'; 
 
  c) l'ammontare del capitale sociale, se trattasi di Societa'; 
 
  d) il titolo del film; 
 
  e) il nome e cognome dell'autore del soggetto cinematografico o  di
chi lo ha ridotto o adattato per la riproduzione in Italia; 
 
  f) il metraggio del film da accertarsi dal Ministero della  cultura
popolare. 
 
  Inoltre alla domanda debbono allegarsi i seguenti documenti: 
 
  1)  copia  conforme  della  denuncia  iniziale  munita  del   visto
dell'Ispettorato corporativo competente, attestante  la  nazionalita'
del film ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 5  ottobre  1933,
n. 1414; 
 
  2) estratto del libro dei soci della Societa'  anonima  comprovante
che il capitale sociale di almeno L. 500.000 e' stato sottoscritto  e
interamente versato. 
 
  Entro venti giorni dalla prima proiezione in pubblico del  film  il
produttore e' obbligato a inviare un certificato della Prefettura dal
quale risulti ove e quando e' stata tenuta  la  prima  proiezione  in
pubblico.