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REGIO DECRETO 16 novembre 1939, n. 2232

Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione. (039U2232)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1961)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-6-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge  25  giugno  1937-XV,  numero
1114; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto
coi Ministri per i lavori pubblici e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Sono approvate e rese obbligatorie le annesse norme, compilate  dal
Consiglio nazionale delle ricerche, per l'accettazione  delle  pietre
naturali da costruzione, le quali saranno firmate,  d'ordine  Nostro,
dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente. 
 
  Sono  abrogate  tutte  le   disposizioni   contrarie   o   comunque
incompatibili con quelle del presente decreto, il quale  entrera'  in
vigore nel 60° giorno dopo la sua pubblicazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 16 novembre 1939-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                           Mussolini - Serena - Ricci 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 febbraio 1940-XVIII 
 
  Atti del Governo, registro n. 418, foglio n. 114. - Mancini