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REGIO DECRETO 16 novembre 1939, n. 2230

Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico. (039U2230)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1961)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-6-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto
con i Ministri per i lavori pubblici e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Sono approvate e rese obbligatorie le annesse norme, compilate  dal
Consiglio  nazionale  delle  ricerche,   per   l'accettazione   delle
pozzolane e dei  materiali  a  comportamento  pozzolanico,  le  quali
saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE  del  Fascismo,  Capo  del
Governo, proponente. 
 
  Sono  abrogate  tutte  le   disposizioni   contrarie   o   comunque
incompatibili con quelle del presente decreto, il quale  entrera'  in
vigore nel 60° giorno dopo la sua pubblicazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 16 novembre 1939-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                           Mussolini - Serena - Ricci 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 febbraio 1940-XVIII 
 
  Atti del Governo, registro 418, foglio 113. - Mancini