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REGIO DECRETO 4 dicembre 1939, n. 2211

Approvazione di una modifica agli statuti delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista degli industriali. (039U2211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-3-1940
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO e PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il Nostro decreto 16 agosto  1934,  n.  1382,  con  il  quale
furono,  tra  l'altro,  approvati  gli  statuti  delle   Associazioni
aderenti  alla  Confederazione  fascista  degli  industriali,  ed   i
successivi  Nostri  decreti  con  i  quali  furono  approvate  alcune
modifiche agli statuti stessi; 
 
  Vista la domanda con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto
l'approvazione di una modifica alle norme disciplinari degli  statuti
delle Federazioni nazionali; 
 
  Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il  relativo  regolamento  1°
luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206; 
 
  Sentito il Comitato corporativo centrale; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro   Segretario   di   Stato   per   le
Corporazioni, di concerto con il Ministro  Segretario  di  Stato  per
l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvata la modifica agli statuti delle  Federazioni  nazionali
aderenti alla Confederazione fascista degli  industriali,  nel  senso
che al termine del titolo concernente le disposizioni disciplinari e'
aggiunto il seguente articolo: 
 
  «Nei casi di urgenza, qualora gli  organi  competenti  omettano  di
provvedere tempestivamente, l'esercizio del potere  disciplinare,  di
cui al presente titolo,  e'  attribuito  direttamente  al  presidente
della Confederazione, il quale potra',  all'occorrenza,  assegnazione
un congruo termine e trascorso  questo  inutilmente,  provvedera'  in
sostituzione degli organi stessi. 
 
  «Allorche' si verifichino  le  circostanze  di  cui  al  precedente
comma, i termini previsti dallo statuto per  la  presentazione  delle
giustificazioni possono essere ridotti della meta. 
 
  «Contro   il   provvedimento   adottato   dal   presidente    della
Confederazione, nei casi di cui al primo comma del presente articolo,
l'interessato  ha  facolta'   di   ricorrere   al   Ministero   delle
corporazioni». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 4 dicembre 1939-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                    MUSSOLINI - RICCI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1940-XVIII 
 
  Atti del Governo, registro 419, foglio 16 - MANCINI