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LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2207

Modificazioni alla legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, sui trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle Provincie di confine terrestre. (039U2207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 17-3-1940
al: 8-12-2000
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA. 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
  Noi abbiamo menzionato e promulghiamo quanto segue; 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, contenente  norme
per il trapasso di proprieta' dei beni immobili siti nelle  Provincie
di confine terrestre, e' sostituito dal seguente: 
  «Alle disposizioni della legge 1°  giugno  1931-IX,  n.  886,  sono
aggiunte le seguenti: 
  «Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni  immobili
siti nelle zone delle Provincie di confine  terrestre  devono  essere
sottoposti all'approvazione del prefetto della Provincia. 
  «L'approvazione e' necessaria anche per  l'aggiudicazione  di  tali
beni a seguito di vendita in via esecutiva. 
  «In mancanza di tale  approvazione,  gli  atti  sopraindicati  sono
privi di efficacia giuridica. 
  «Il prefetto, previo parere dell'Autorita'  militare,  provvede  in
materia  entro  tre   mesi   dalla   presentazione   della   domanda.
L'approvazione  non  puo'  essere  data  in  difformita'  del  parere
dell'Autorita'  militare.  Il  rifiuto   dell'approvazione   non   e'
motivato, ma e' passibile di ricorso in via gerarchica al Governo del
Re, che decide, con provvedimento insindacabile». 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare, come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1939-XVIII 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
           MUSSOLINI - CIANO - GRANDI - DI REVEL - SERENA - TASSINARI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI