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LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2202

Estensione dell'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie ed a tutto il personale delle Amministrazioni statali, parastatali ed ausiliarie. (039U2202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-3-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'obbligo di essere  fornito  di  maschera  antigas  oltre  che  al
personale di cui alla lettera c)  dell'art.  3  del  regolamento  per
l'esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, approvato  con  R.
decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 490, e' esteso a tutto il personale  di
qualunque stabilimento e azienda industriale situati nelle localita',
di cui all'art. 1 del predetto regolamento.