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REGIO DECRETO 16 novembre 1939, n. 2167

Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari. (039U2167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2006)
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Testo in vigore dal: 1-3-1940
al: 31-12-2006
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Viste le leggi 7 luglio 1907, n. 429, e 13  agosto  1911,  n.  310,
riguardanti l'ordinamento delle  ferrovie  non  concesse  ad  imprese
private; 
 
  Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che  approva  il  testo
unico  delle  disposizioni  di  legge  per   le   ferrovie   affidate
all'industria  privata,  le  tramvie  a  trazione  meccanica  e   gli
automobili; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  30  aprile  1924-II,  n.  596,  circa
l'istituzione del Ministero delle comunicazioni, convertito in  legge
con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473; 
 
  Visto il R. decreto 24 luglio 1931-IX,  n.  1185,  che  approva  il
regolamento per le dispense dai richiami alle armi per mobilitazione,
e le successive modificazioni; 
 
  Visto il R.  decreto  15  aprile  1915,  n.  505,  che  approva  il
regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta, del DUCE del Fascismo, Capo del  Governo,  Ministro
per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto  con  i
Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'annesso  regolamento  per  l'esecuzione  dei  grandi
trasporti militari, firmato d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti. 
 
  E' abrogato il regolamento per l'esecuzione  dei  grandi  trasporti
militari in ferrovia, approvato con R. decreto  15  aprile  1915,  n.
505. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 16 novembre 1939-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                    Mussolini - Serena - Host Venturi 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1940-XVIII 
 
  Atti del Governo, registro 418. foglio 47. - Mancini