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LEGGE 22 dicembre 1939, n. 2006

Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno. (039U2006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-2-1940
al: 14-11-1963
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a Mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Lo Stato, per mezzo del Ministero dell'interno, provvede: 
 
  a) a conservare gli atti e le scritture di pertinenza  dello  Stato
stesso, sia quelli riguardanti le  sue  Amministrazioni,  sia  quelli
depositati negli archivi statali in virtu' di altre leggi  o  perche'
abbiano importanza storica e scientifica riconosciuta; 
 
  b) a esercitare la vigilanza; 
 
  1° sugli archivi degli enti parastatali, degli enti ausiliari dello
Stato e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 
 
  2° sugli archivi degli istituti di credito di  diritto  pubblico  e
delle associazioni sindacali; 
 
  3° sugli archivi privati.