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LEGGE 29 giugno 1939, n. 1497

Protezione delle bellezze naturali. (039U1497)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-10-1939
al: 10-1-2000
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                          VITTORIO EMANUELE 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato: 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono soggette  alla  presente  legge  a  causa  del  loro  notevole
interesse pubblico: 
 
  1) le cose  immobili  che  hanno  cospicui  caratteri  di  bellezza
naturale o di singolarita' geologica; 
 
  2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi
per  la  tutela  delle  cose  d'interesse  artistico  o  storico,  si
distinguono per la loro non comune bellezza; 
 
  3) i complessi di cose immobili che  compongono  un  caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale; 
 
  4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e cosi'
pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.