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LEGGE 6 giugno 1939, n. 1320

Esecutorietà della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939. (039U1320)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1939
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Testo in vigore dal: 1-10-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di  amicizia  e
buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di  San
Marino, il 31 marzo 1939.