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REGIO DECRETO 6 giugno 1939, n. 1305

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente nazionale fascista di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. (039U1305)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/1949)
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vigente al 28/10/2020
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Testo in vigore dal: 29-9-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la domanda in data 30 settembre 1938, con la quale  e'  stato
chiesto il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale  fascista  di
assistenza per gli agenti e rappresentanti  di  commercio  costituito
per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge  3  aprile
1926, n. 563, e l'approvazione del relativo statuto; 
 
  Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1°
luglio 1926, n. 1130, nonche' la legge 20 marzo 1930, n. 206; 
 
  Sentito il Comitato corporativo centrale; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro   Segretario   di   Stato   per   le
corporazioni, di  concerto  col  Ministro  Segretario  di  Stato  per
l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma  ed  agli  effetti
della legge 3 aprile 1926, n. 563,  e  del  relativo  regolamento  1°
luglio 1926, n. 1130, all'Ente nazionale fascista di  assistenza  per
gli agenti e rappresentanti di commercio costituito per gli scopi  di
cui all'art. 4, ultimo comma, della precitata legge, e aderente  alla
Confederazione fascista dei commercianti e ne e' approvato lo statuto
secondo il testo annesso al  presente  decreto  e  firmato,  d'ordine
Nostro, dal Ministro proponente.