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LEGGE 29 giugno 1939, n. 1054

Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica. (039U1054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1944)
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Testo in vigore dal: 17-8-1939
al: 8-2-1944
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'esercizio  delle  professioni  di  giornalista,  medico-chirurgo,
farmacista,   veterinario,    ostetrica,    avvocato,    procuratore,
patrocinatore legale, esercente in economia e commercio,  ragioniere,
ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra,  perito  agrario,
perito industriale  e',  per  i  cittadini  appartenenti  alla  razza
ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.