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REGIO DECRETO 21 novembre 1938, n. 2280

Erezione in ente morale dell'Ospedale principale di Tripoli «Vittorio Emanuele III» ed approvazione del relativo statuto. (038U2280)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1939
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il  R.  decreto  20  marzo  1933  XI,  n.  702,  che  approva
l'ordinamento sanitario per le Colonie, e successive modificazioni; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  3  dicembre   1934-XIII,   n.   2012,
sull'ordinamento  organico   per   l'amministrazione   della   Libia,
convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675; 
 
  Riconosciuta l'opportunita' di erigere in  ente  morale  l'Ospedale
coloniale  principale  «Vittorio  Emanuele  III»   di   Tripoli,   di
disciplinarne   l'ordinamento,   allo   scopo   di   migliorarne   il
funzionamento, di metterlo in grado di far  fronte  alle  accresciute
esigenze del servizio ospedaliero in  Libia  e  di  stabilire  alcune
norme transitorie; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale: 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per  l'Africa
Italiana e per l'interno, di concerto con il Ministro  Segretario  di
Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Ospedale coloniale principale «Vittorio Emanuele III» di  Tripoli
e' eretto in ente morale con  tutti  i  diritti,  le  funzioni  e  le
attribuzioni riconosciute per tali enti dalle disposizioni vigenti  e
con lo scopo dell'assistenza ospedaliera, secondo le modalita' e  nei
limiti  stabiliti  nell'unito  statuto,  approvato  con  il  presente
decreto e visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'Africa  Italiana
e per le finanze. 
 
  Con la stessa  forma  saranno  approvate  le  eventuali  successive
modifiche dello statuto.