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LEGGE 2 giugno 1939, n. 739

Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste. (039U0739)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 5-6-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato  e  la  Camera  dei  Fasci  e  delle  Corporazioni  hanno
approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono convertiti  in  legge,  con  approvazione  complessiva,  senza
modificazioni,  i  Regi  decreti-legge  emanati  fino  al  10   marzo
1939-XVII, indicati nelle sedici tabelle (lettere A ε Q) annesse alla
presente legge, previo stralcio dalla tabella E del R.  decreto-legge
30 gennaio 1939-XVII, n. 146;  nonche'  dalla  tabella  F  del  Regio
decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126; dalla tabella  I  del  R.
decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e  dalla  tabella  O  dei
Regi decreti-legge 28 novembre  1938-XVII,  n.  2138,  e  9  febbraio
1939-XVII, n. 271, contemplati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5. 
 
  Sono convalidati i decreti Reali, emanati fino alla data  predetta,
indicati  nella  tabella  R  annessa   alla   presente   legge,   per
prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.