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REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità)).(039U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (in G.U. 07/09/1939, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal: 1-5-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n.  129,  per  la
istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; 
 
  Ritenuto che si versa in stato di necessita' per urgenti misure  di
carattere finanziario; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno e del Ministro per le corporazioni, di concerto  con  i
Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia  e  giustizia,  per  le
finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per  le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per  l'invalidita'
e  la  vecchiaia,  per  la   tubercolosi,   per   la   disoccupazione
involontaria, disciplinate dal R. decreto-legge 4 ottobre  1935-XIII,
n. 1827, convertito  nella  legge  6  aprile  1936-XIV,  n.  1155,  e
successive  modificazioni  e   integrazioni,   sono   modificate   in
conformita' a quanto stabiliscono gli articoli seguenti. 
 
  L'assicurazione obbligatoria per la maternita', di cui al citato R.
decreto-legge  4   ottobre   1935-XIII,   n.   1827,   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  e'   sostituita   dall'assicurazione
obbligatoria per la nuzialita' e la natalita' regolata  dal  presente
decreto.