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LEGGE 22 dicembre 1938, n. 2234

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti. (038U2234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-3-1939
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 7  agosto  1938-XVI,  n.
1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di  personali
civili dell'Amministrazione centrale  della  guerra  e  di  personali
civili da essa dipendenti, con la seguente modificazione: 
 
  All'art. 9 sono aggiunte, dopo l'ultimo comma della lettera c),  le
seguenti lettere: 
 
  «  d)  Quando  ricorrano  particolari  necessita'  di  servizio,  i
vincitori dei concorsi di cui alla lettera b), assunti in servizio  a
titolo  di  prova,  rispettivamente,  con  la  qualifica  di  uditore
giudiziario militare o  di  alunno  di  cancelleria,  e  che  abbiano
prestato  servizio,  precedentemente  all'assunzione  in  ruolo,   in
qualita' di ufficiale, con funzioni  giudiziarie  o  di  cancelleria,
possono  essere  autorizzati,  rispettivamente,  ad   esercitare   le
funzioni giudiziarie o di cancelleria. L'autorizzazione  predetta  e'
disposta, su proposta  del  Regio  avvocato  generale  militare,  con
decreto del Ministro per la guerra. 
 
  « e) I posti che sono vacanti  nel  ruolo  organico  del  personale
civile tecnico di  gruppo  A  dell'Istituto  geografico  militare,  e
quelli che si renderanno vacanti nel ruolo stesso per  effetto  degli
aumenti   stabiliti   dal   precedente   art.   2   saranno   coperti
esclusivamente  mediante  concorso  al  grado  iniziale  (grado  10°:
ingegnere geografo aggiunto) per esami e per titoli fra cittadini che
siano laureati in ingegneria o in matematica e che  abbiano  compiuto
venti anni e non superati anni 30 di eta'. Per i concorrenti che, per
almeno  un  anno,  abbiano  prestato   servizio   presso   l'Istituto
geografico  militare  in  qualita'  di   ufficiali   di   complemento
richiamati, l'anzidetto limite massimo di eta' e' elevato ad anni 40,
sempreche' gli ufficiali stessi non si trovino nelle  condizioni  per
poter fruire, per  l'ammissione  ai  detti  concorsi,  di  un  limite
massimo di eta' ancora piu' elevato di anni 40 in dipendenza di altre
disposizioni piu' favorevoli. 
 
  « Per il  concorso  anzidetto  ogni  componente  della  Commissione
esaminatrice disporra' di dieci punti per la valutazione  dei  titoli
dei candidati. La somma dei punti  attribuiti  dai  componenti  della
Commissione esaminatrice per i  titoli,  divisa  per  il  numero  dei
componenti stessi,  costituira'  il  punto  definitivo  assegnato  al
candidato per i titoli. Tale punto sara',  aggiunto  alla  somma  dei
punti riportati dal candidato nella prova scritta e in  quella  orale
ai fini della formazione della graduatoria. 
 
  « Sara' valutato come titolo preponderante il servizio lodevolmente
prestato presso l'Istituto geografico militare per lavori  geodetici,
in qualita' di ufficiali di complemento richiamati ». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1938-XVII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 Mussolini - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi