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REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1938, n. 2207

Nuove norme per l'ordinamento del Sabato teatrale. (038U2207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-12-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470,  convertito
nella legge 17 giugno 1937-XV, n. 1403; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100; 
 
  Ritenuta  urgente  ed  assoluta   la   necessita'   di   assicurare
permanentemente  i  fondi  occorrenti  a  fronteggiare  i   disavanzi
derivanti dalle manifestazioni del Sabato teatrale e di emanare nuove
norme dirette a sveltire il funzionamento dell'istituzione; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  per  la  cultura  popolare,  di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le
corporazioni e con il Ministro Segretario del P.N.F.; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, convertito  nella
legge 17 giugno 1937-XV, n. 1403, e' abrogato e le manifestazioni del
Sabato teatrale, istituito con il  detto  Regio  decreto-legge,  sono
regolate unicamente dalle disposizioni che seguono.