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REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938, n. 1926

Modificazioni concernenti l'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e turismo. (038U1926)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1939
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che  approva  il
testo unico per la finanza locale; 
 
  Visto l'art. 8, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2159; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  modificare  le
disposizioni vigenti per l'applicazione delle imposte di soggiorno  e
di cura; 
 
  Udito il Consiglio del Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze,  di
concerto con i Ministri per l'interno e per la cultura popolare; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'imposta di soggiorno e' applicata nelle stazioni di soggiorno, di
cura e di turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari
o  termali  o  comunque  di  interesse   turistico,   ancorche'   non
riconosciute ai sensi del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765. 
 
  L'elenco di dette localita' e' stabilito con decreto  del  Ministro
per l'Interno, di concerto con quelli per le finanze e per la cultura
popolare. 
 
  L'imposta e' dovuta da chiunque prenda alloggio, in via temporanea,
in alberghi, pensioni,  locande,  stabilimenti  di  cura  e  case  di
salute; e' dovuta inoltre, salvo che nelle localita' per le quali  il
decreto interministeriale di cui  al  precedente  capoverso  disponga
diversamente, da tutti coloro che dimorino  temporaneamente,  per  un
periodo superiore a cinque  giorni  in  ville,  appartamenti,  camere
ammobiliate od altri alloggi.