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REGIO DECRETO 5 settembre 1938, n. 1823

Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede. (038U1823)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/09/1941)
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-12-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 226 del testo della legge di guerra, approvato con  R.
decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, con il quale il Governo del Re e'
stato autorizzato ad emanare le norme  di  procedura  per  i  giudizi
davanti al Tribunale delle prede; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE,  Primo  Ministro  Segretario  di  Stato  e
Ministro per l'interno, per l'Africa Italiana, per la guerra, per  la
marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari
esteri,  per  la  grazia  e  giustizia,  per  le  finanze  e  per  le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato l'unito testo delle norme di procedura per  i  giudizi
davanti al Tribunale delle prede, visto, d'ordine Nostro,  dal  DUCE,
Primo Ministro Segretario di Stato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 5 settembre 1938-XVII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                         Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Benni 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1938-XVII 
 
  Atti del Governo, registro 403, foglio 108. - Mancini