stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938, n. 1632

Norme riguardanti le espropriazioni occorse per la costruzione della Casa Littoria in Roma. (038U1632)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 88 (in G.U. 06/02/1939, n. 30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 9-11-1938
al: 5-2-1939
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 7  marzo  1938-XVI,  n.  322,  convertito
nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 951, recante  l'autorizzazione  al
Ministero dei lavori pubblici a, curare la costruzione della  «  Casa
Littoria » in Roma; 
 
  Riconosciuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  sospendere
l'applicazione dell'art. 61 della legge 25 giugno 1865, n.  2359,  in
rapporto alle espropriazioni effettuate in base al R. decreto-legge 8
marzo 1934-XII, n. 550, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII,  n.
1013; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici di concerto con il Ministro Segretario del Partito Nazionale
Fascista e con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La facolta' accordata agli espropriati dall'art. 61 della legge  25
giugno 1865, n. 2359, non si applica alle espropriazioni eseguite dal
Governatorato di Roma in base al R. decreto-legge 8  marzo  1934,  n.
550, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1013,  salvo  l'obbligo
fatto  al  Governatorato  dall'art.  2,  primo  comma,  dello  stesso
decreto-legge. 
 
  Il presente decreto sara', presentato al  Parlamento  per  la  sua,
conversione in legge. 
 
  Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 5 settembre 1938 - Anno XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                       Mussolini - Cobolli-Gigli - Starace - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 ottobre 1938 - Anno XVI 
 
  Atti del Governo, registro 402, foglio 94. - Mancini.