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REGIO DECRETO 17 marzo 1938, n. 726

Testo unico di leggi sui Depositi franchi. (038U0726)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1938
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Testo in vigore dal: 28-6-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1929, n. 1364, che da' facolta'
al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni  delle  leggi
vigenti per i Depositi franchi; 
 
  Vista la legge 6 agosto 1876, n. 3261  (serie  2ª)  successivamente
modificata; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e  con
il Ministro per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito testo unico di  leggi  sui  Depositi  franchi,
firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario  di  Stato  per  le
finanze. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 17 maggio 1938 - Anno XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                  Mussolini - Di Revel - Solmi - 
                                  Lantini 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1938 - Anno XVI 
 
  Atti del Governo, registro 398, foglio 60. - Mancini.