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REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938, n. 680

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali. (038U0680)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 09 gennaio 1938, n. 41 (in G.U. 01/02/1939, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2018)
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vigente al 17/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 6 marzo 1904, n. 88,  che  istituisce  la  Cassa  di
previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri  impiegali
comunali; 
 
  Visto l'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni  agli
impiegati  e  ai  salariati  degli  Enti  locali,  approvato  col  R.
decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679; 
 
  Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di  provvedere  alla
riforma della Cassa di previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati
degli  Enti  locali  apportando  definitivi  miglioramenti  sia   nel
trattamento di quiescenza degli iscritti, sia nella sistemazione  dei
servizi della Cassa stessa; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro per l'interno e  col  Ministro  per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  approvato  l'ordinamento  della  Cassa  di  previdenza  per  le
pensioni degli  impiegati  degli  Enti  locali  annesso  al  presente
decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente insieme  con
le allegate norme e tabelle A, B e C. 
 
  Sono abrogate nei riguardi della  Cassa  predetta  le  disposizioni
della parte prima dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge  15
aprile 1926, n. 679.