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REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1937, n. 2707

Militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. (037U2707)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1938, n. 1176 (in G.U. 08/08/1938, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/09/1941)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 8-4-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 8 giugno  1925-III,  n.  969,  sulla  organizzazione
della Nazione per la guerra; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente e assoluta di emanare speciali norme
per la militarizzazione del personale  civile  destinato  al  seguito
dell'Esercito operante, in caso di mobilitazione generale o parziale; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per
la marina e per l'aeronautica, di concerto con i  Ministri  Segretari
di Stato per la grazia e giustizia, per  le  finanze,  per  i  lavori
pubblici e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In  caso  di  mobilitazione  generale  o  parziale,  o  quando   la
necessita' constatata dal Governo del Re  lo  imponga,  il  personale
civile destinato al seguito dell'Esercito operante per l'esercizio di
attribuzioni tecniche o amministrative  e'  militarizzato  ed  entra,
senz'altro, a far parte delle unita' alle quali e' assegnato.