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REGIO DECRETO 9 dicembre 1937, n. 2669

Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. (037U2669)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-4-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 1 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, delle disposizioni  di
legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie; 
 
  Vista la legge 13 luglio 1911, n. 774, che modifica il testo  unico
suddetto; 
 
  Visto il R. decreto 30 giugno 1907, n. 667, con il quale  e'  stato
approvato il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª  e
2ª categoria; 
 
  Visto il testo unico 11 dicembre 1933,  n.  1725,  sulle  acque  ed
impianti elettrici; 
 
  Visto il R. decreto 18 aprile 1909, n. 487, con il quale  e'  stato
approvato il regolamento per il personale di custodia delle paludi  e
dei terreni paludosi; 
 
  Visto il R. decreto 13 luglio 1911, n. 893, che  apporta  modifiche
al R. decreto n. 487 predetto; 
 
  Visto il R. decreto 30  dicembre  1923,  n.  2960,  concernente  le
disposizioni   sullo   stato   giuridico   degli   impiegati   civili
dell'Amministrazione dello Stato; 
 
  Visto il R. decreto 31 dicembre  1924,  n.  2262,  che  approva  il
regolamento per l'applicazione del R. decreto 30  dicembre  1923,  n.
2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati
dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato; 
 
  Visto il decreto Reale  2  marzo  1931,  n.  287,  che  approva  il
regolamento per il personale del Genio civile; 
 
  Visto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1650, con  il  quale  si  e'
provveduto alla fusione in unici organici dei ruoli  degli  ufficiali
idraulici e  di  quelli  di  bonifica,  e  dei  ruoli  dei  guardiani
idraulici e di quelli di bonifica; 
 
  Considerata l'opportunita',  di  far  luogo,  in  seguito  a  detta
fusione, alla raccolta in unico regolamento delle norme  vigenti  sul
personale predetto  e  sulla  tutela  delle  opere  idrauliche  o  di
bonifica; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste e con
quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E'  approvato  l'annesso  regolamento  sulla  tutela  delle   opere
idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle  opere  di  bonifica,  visto,
d'ordine Nostro, dal  Ministro  Segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici e dai Ministri Segretari di Stato  per  l'agricoltura  e  le
foreste e per le finanze. 
 
  Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese  successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1937 - Anno XVI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                      Mussolini - Cobolli-Gigli - Rossoni - Di Revel. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1938 - Anno XVI 
 
  Atti del Governo, registro 395, foglio 57. - Mancini.