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REGIO DECRETO 23 dicembre 1937, n. 2644

Ordinamento del servizio catastale e tecnico erariale nell'Africa Orientale Italiana. (037U2644)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-3-1938
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge   1°   giugno   1936-XIV,   n.   1019,
sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale  Italiana,
convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285; 
 
  Riconosciuta la necessita'  di  provvedere  all'organizzazione  del
servizio  del  catasto  e  tecnico  erariale  nell'Africa   Orientale
Italiana,    con    la    formazione    delle    necessarie     carte
topografico-catastali a grande e media scala; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro  Segretario  di
Stato,  Ministro  Segretario  di  Stato  per  l'Africa  Italiana,  di
concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituito, alla  dipendenza  del  Governo  generale  dell'Africa
Orientale Italiana, il servizio del catasto e tecnico erariale. 
 
  A tale servizio sono affidati: 
 
  a) la formazione di carte topografiche catastali a grande  e  media
scala,  riguardanti  i  centri  urbani,  le  zone  colonizzate  o  da
colonizzare ed ogni  altra  zona  che  il  Governo  generale  ritenga
necessario di rilevare; 
 
  b) le operazioni tecniche preparatorie  per  il  riordinamento  dei
catasti  esistenti,  e  per  l'allestimento  di  nuovi  catasti   nei
territori che ne sono sprovvisti; 
 
  c)  il  censimento  della  proprieta'   immobiliare   del   demanio
patrimoniale, per istituire uno schedario descrittivo  di  essa,  che
riporti gli estremi relativi alla consistenza ed  alla  utilizzazione
dei singoli beni; 
 
  d) la consulenza tecnica per la determinazione delle indennita' per
espropriazione per causa di pubblica utilita'; 
 
  e) la determinazione dei canoni per concessioni  precarie  di  beni
demaniali e, in genere, ogni altro compito tecnico attinente ai  beni
di proprieta' del demanio o da esso amministrati; 
 
  f)  altri  eventuali  compiti  tecnico-fiscali  analoghi  a  quelli
affidati nel Regno agli uffici tecnici erariali.