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REGIO DECRETO 23 settembre 1937, n. 2641

Modificazione dell'art. 51 del regolamento di Sanità marittima. (037U2641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1938
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-3-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1926, con il quale viene
data approvazione nel Regno all'Accordo internazionale concernente la
soppressione  dei  visti  consolari  sulle  patenti  di   sanita'   e
all'Accordo internazionale concernente la soppressione delle  patenti
di sanita', stipulati a Parigi il 22 dicembre 1934-XIII; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto l'art. 14 del testo unico delle leggi sanitarie; 
 
  Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita'; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari  dell'interno,  di
concerto con il Ministro per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 51 del regolamento di Sanita' marittima,  approvato  con  R.
decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' modificato come segue: 
 
  « Salvo il disposto  di  convenzioni  internazionali  o,  comunque,
reciprocita' di trattamento, e' obbligatorio il visto  da  parte  dei
Regi consoli sulle patenti di sanita'  delle  navi  dirette  a  porti
italiani ».