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REGIO DECRETO 23 settembre 1937, n. 1847

Determinazione del numero dei posti di ruolo organico del personale direttivo ed insegnante di alcuni Regi istituti tecnici nautici, commerciali, commerciali e per geometri, inferiori isolati e delle Regie scuole tecniche di indirizzo commerciale. (037U1847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 28-11-1937
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1867; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1932,  concernente
la  istituzione  e  trasformazione  di  corsi,  scuole  ed   istituti
d'istruzione media tecnica nell'anno scolastico 1935-1936; 
 
  Veduto il decreto  dei  Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per
l'educazione nazionale e per le finanze in data  16  agosto  1937-XV,
col  quale,  a  decorrere  dal  16  settembre  1935-XIII,  le  classi
collaterali stabili  presso  i  Regi  Istituti  tecnici  commerciali,
commerciali e per  geometri,  inferiori  isolati  e  nautici,  furono
stabilite nel numero di 125 prime classi,  77  seconde  classi  e  42
terze classi; 
 
  Veduto il decreto del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per
l'educazione nazionale in data 3 settembre 1937-XV,  col  quale  tali
classi  furono  distribuite  negli  Istituti  richiamati  nel   comma
precedente; 
 
  Riconosciuta la necessita' di stabilire, per gli istituti  indicati
nella tabella annessa al presente  decreto,  i  posti  di  ruolo  del
personale direttivo ed insegnante al fine di assicurare  il  regolare
funzionamento degli istituti medesimi; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di  Stato
per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, per i Regi Istituti tecnici
nautici, commerciali, commerciali e per geometri, inferiori isolati e
per  le  Regie  Scuole  tecniche  ad  indirizzo   commerciale   sopra
richiamati, e dal 1° gennaio 1936-XIV per il Regio  Istituto  tecnico
commerciale ad indirizzo mercantile e  per  geometri  di  Gorizia,  i
posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante  sono  stabiliti
in conformita' delle tabelle A, B, C,  annesse  al  presente  decreto
firmato,  d'ordine  Nostro  dai  Ministri  Segretari  di  Stato   per
l'educazione nazionale e per le finanze.