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REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937, n. 1666

Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (037U1666)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2358 (in G.U. 01/02/1938, n. 25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2006)
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Testo in vigore dal: 8-10-1937
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  sull'ordinamento  del
notariato  e  degli  archivi   notarili   con   le   successive   sue
modificazioni; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente  ed  assoluta  di  apportare  alcune
modificazioni e aggiunte al detto ordinamento e alle disposizioni che
lo modificano e lo integrano; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia, di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fermo il disposto dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n.  89,
ai notari e' concessa anche la facolta' di: 
 
  1° ricevere in deposito atti pubblici, in originale  od  in  copia,
scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero; 
 
  2° ricevere  le  dichiarazioni  di  rinunzia  ad  eredita'  di  cui
all'art. 944 del codice civile; 
 
  3° firmare e vidimare i libri commerciali secondo  le  disposizioni
del codice di commercio, anche in comuni dove risieda il tribunale  o
il pretore, con obbligo di  trasmetterne  la  nota  al  tribunale  in
conformita' al disposto dell'art. 24 del Codice medesimo; 
 
  4° ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie 
 
  stragiudiziali e di traduzioni di  atti  o  di  scritti  in  lingua
straniera; 
 
  5° rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti  e  di
libri e registri commerciali, salva sempre all'autorita'  presso  cui
se ne, fa uso la facolta' di richiedere l'esibizione degli originali. 
 
  Le dichiarazioni di cui al n. 2 non acquistano efficacia se non dal
giorno in cui sono trascritte  nell'apposito  registro  tenuto  nella
cancelleria  della  pretura  competente.  Per   il   deposito   delle
dichiarazioni stesse si  applica  il  disposto  dell'art.  2  del  R.
decreto 10 settembre 1914, n. 1326. 
 
  La presenza dei testimoni non e' necessaria negli atti  di  cui  ai
numeri 2, 3, 4 e 5 e in quelli di deposito di atti pubblici di cui al
n. 1. Detti atti, fatta eccezione di questi ultimi,  sono  rilasciati
dal notaro in originale.