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REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1936, n. 2530

Disposizioni concernenti la liquidazione della pensione od assegni di guerra al personale delle Forze armate. (036U2530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2461 (in G.U. 14/02/1938, n.36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-9-1937
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di
concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Spetta la pensione,  l'assegno  o  la  indennita'  di  guerra,  ove
sussistano le altre condizioni  necessarie,  agli  appartenenti  alle
Forze armate dello Stato che siano stati mobilitati e che, dopo  aver
lasciato il territorio nazionale, abbiano  riportato  invalidita'  in
conseguenza di operazioni militari. In questo caso ha sempre luogo la
presunzione di cui al primo capoverso dell'art. 2 del R.  decreto  12
luglio 1923-I, n. 1491. 
 
  Lo stesso trattamento e' fatto alle famiglie ove dalla  infermita',
ferita o lesione sia derivata la morte.