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REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1937, n. 1447

Conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del «Vittoriale degli Italiani». (037U1447)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 dicembre 1937, n. 2554 (in G.U. 25/02/1938, n. 46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1950)
Testo in vigore dal: 31-8-1937
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'atto stipulato in Roma il 5 maggio 1937-XV,  con  il  quale
viene costituita  la  Fondazione  del  «Vittoriale  degli  Italiani»,
mediante conferimenti da parte dello Stato Italiano e  da  parte  del
Comandante Gabriele d'Annunzio di Montenevoso; 
 
  Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1518, che  approva
la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930-VIII fra lo  Stato  ed  il
Comandante Gabriele d'Annunzio, riguardante la donazione  allo  Stato
stesso dei beni mobili ed immobili del Vittoriale; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta   l'urgente   ed   assoluta   necessita'   di   provvedere
all'approvazione  dell'atto  suddetto  ed  al  riconoscimento   della
Fondazione del «Vittoriale degli italiani»; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto coi  Ministri  per  l'interno,  per  la  grazia  e
giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' riconosciuta, ad  ogni  effetto  di  legge,  la  Fondazione  del
«Vittoriale degli Italiani», costituita con l'annesso rogito in  data
5 maggio 1937-XV, che, ai fini dei beni  conferiti  dallo  Stato,  e'
approvato e reso esecutorio. 
 
  La Fondazione ha personalita' giuridica  propria,  restando  ferme,
per cio' che concerne i  suoi  beni  ed  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni del R. decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1518.