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LEGGE 3 giugno 1937, n. 1000

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. (037U1000)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1937
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Testo in vigore dal: 8-7-1937
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge  3  settembre  1936,  n.
1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui  Consigli
e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, con le seguenti
modificazioni: 
 
  Nell'articolo 1, in fine al 2°  comma,  sono  aggiunte  le  parole:
«Salvo quanto e' disposto dall'articolo 76». 
 
  Nell'articolo 3, al comma, 3°, dopo le  parole:  «ripartite  tra  i
Consigli», sono aggiunte le seguenti: «in proporzione  del  personale
che ha prestato servizio in ogni singolo Consiglio». 
 
  All'articolo 6, il 2° e il 3° comma sono sostituiti dai seguenti: 
 
  «Successivamente all'inquadramento previsto dal primo comma  potra'
essere altresi' effettuato l'inquadramento con le norme da stabilirsi
ai sensi del quarto comma del presente  articolo  e  previo  apposito
concorso per titoli degli impiegati  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, erano in  pianta
stabile presso le cessate Camere di commercio ed  i  Consigli  agrari
provinciali, ed attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali
dell'economia corporativa, e che abbiano posteriormente a  tale  data
acquisito il necessario titolo di studio. 
 
  «Quando il titolo sia stato conseguito  dopo  il  1°  gennaio  1933
l'inquadramento non  potra'  in  ogni  caso  avere  effetto  a  grado
superiore all'iniziale. 
 
  «Anche i funzionati che siano risultati vincitori di concorsi delle
Camere di commercio, o dei  Consigli  agrari  provinciali,  quando  i
concorsi medesimi siano stati banditi prima  dell'entrata  in  rigore
del  R.  decreto-legge  16   giugno   1927,   n.   1071,   e   decisi
successivamente, saranno inquadrati, secondo le  norme  che  verranno
stabilite, nei modi predetti, purche' si trovino nelle condizioni  di
cui al primo comma». 
 
  Nell'articolo 7, al secondo comma, il periodo finale e'  modificato
come segue: 
 
  «Detti impiegati saranno inquadrati secondo le norme  che  verranno
stabilite ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 41-bis». 
 
  I comma 6° e 7°  dello  stesso  articolo  7,  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
  «I posti disponibili  dopo  l'inquadramento  saranno  conferiti  al
personale non di ruolo con anzianita' non posteriore  al  1°  gennaio
1932,  che  attualmente  presti  servizio  negli  Uffici  provinciali
dell'economia, previo apposito concorso per titoli e  successivamente
al personale non di ruolo assunto posteriormente alla data predetta e
non oltre il 1° gennaio 1935, con  le  modalita'  e  alle  condizioni
stabilite dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733. 
 
  «Gli  avventizi  i  quali  all'entrata  in  vigore   del   presente
decreto-leggo avranno esercitato per almeno un  quadriennio  funzioni
direttive presso  i  Consigli,  o  mansioni  di  concetto  presso  il
Ministero delle corporazioni, potranno ottenere la  nomina  ai  posti
dei ruoli istituiti ai sensi dell'articolo 72 con le modalita' e alle
condizioni stabilite in materia dal Regio decreto 18  dicembre  1930,
n. 1733». 
 
  Nell'articolo 8, le parole «Gli impiegati, indicati nel primo comma
dell'articolo 73, i quali ottengano l'inquadramento», sono sostituite
dalle  seguenti:  «Gli  impiegati  i   quali   ottengano,   a   norma
dell'articolo 73, l'inquadramento». 
 
  All'articolo 9, e' aggiunto in fine il seguente comma: 
 
  «Le spese per il personale del suddetto  ruolo  di  ispettori  sono
interamente  a  carico   dei   bilanci   dei   Consigli   provinciali
dell'economia corporativa; esse vengono pero' anticipate  dal  Tesoro
dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 75 e 76,
e sono ripartite tra i Consigli, con lo stessa decreto e nella stessa
proporzione con cui si  effettua  la  ripartizione  delle  spese  per
l'altro personale dei ruoli statali». 
 
  All'articolo 11 e' sostituito il seguente: 
 
  «Il primo comma dell'articolo 76  del  predetto  Regio  decreto  e'
sostituito dal seguente: 
 
  «Al  personale  proveniente  dai  ruoli  delle  cessate  Camere  di
commercio e dei Consigli agrari provinciali inquadrata nei ruoli  del
personale di Stato dei Consigli provinciali dell'economia corporativa
ai sensi dell'articolo 73, e' conservata, in massima, l'attuale forma
di trattamento di quiescenza  salvo  le  modificazioni  previste  nei
seguenti comma». 
 
  «L'ultimo  comma  dello  stesso  articolo  76  e'  sostituito   dal
seguente: 
 
  «Mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le  corporazioni,
di concerto con il Ministro per le finanze,  udito  il  Consiglio  di
Stato, saranno stabilite le norme per il trattamento  di  quiescenza,
del personale facente parte dei ruoli organici di Stato,  proveniente
dal personale di ruolo dei  Consigli  provinciali  dell'economia,  ed
ogni altra disposizione necessaria per  l'applicazione  del  presente
articolo». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 3 giugno 1937 - Anno XV 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                  MUSSOLINI - LANTINI - SOLMI 
                                  - DI REVEL - ROSSONI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: SOLMI.